Ordinanza — n. 44942/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Morbidoni Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto - come nella specie - non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso nemmeno allegando la circostanza di essere stato l'autore del delitto presupposto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44942/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Morbidoni Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto - come nella specie - non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso nemmeno allegando la circostanza di essere stato l'autore del delitto presupposto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te