Ordinanza — n. 44941/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO DOMENICA nato a BITONTO il 18/10/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Maggio Domenica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha deciso sul punto in termini coerenti al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento, in tutto o in parte, venga operato da terzi e non dall'imputato (Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, M., Rv. 246742 - 01) salvo che, come non risulta essere avvenuto nel caso di specie, l'imputato non manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria e che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 deo. 2018, M V., Rv. 271969 - 01); considerato che, nella specie, non era stata in alcun modo provata la volontà dell'imputata di fare proprio il predetto risarcimento (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 12621 del 25/03/2010, M., Rv. 246742 - 01) salvo che, come non risulta essere avvenuto nel caso di specie, l'imputato non manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria e che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 deo. 2018, M V., Rv. 271969 - 01); considerato che, nella specie, non era stata in alcun modo provata la volontà dell'imputata di fare proprio il predetto risarcimento (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO DOMENICA nato a BITONTO il 18/10/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Maggio Domenica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha deciso sul punto in termini coerenti al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento, in tutto o in parte, venga operato da terzi e non dall'imputato (Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, M., Rv. 246742 - 01) salvo che, come non risulta essere avvenuto nel caso di specie, l'imputato non manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria e che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 deo. 2018, M V., Rv. 271969 - 01); considerato che, nella specie, non era stata in alcun modo provata la volontà dell'imputata di fare proprio il predetto risarcimento (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi9nt