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Ordinanza — n. 44938/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44938/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENTI PIETRO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 23/05/1950 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Vicenti Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, ribadita nei due gradi di merito, è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) e fattuali con cui la difesa non si confronta; considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, consegue direttamente alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5) e fattuali con cui la difesa non si confronta; considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, consegue direttamente alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate inutilizzabilità delle prove illecite cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione insufficienza materiale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENTI PIETRO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 23/05/1950 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Vicenti Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, ribadita nei due gradi di merito, è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute prive di pregio dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) e fattuali con cui la difesa non si confronta; considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, consegue direttamente alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte