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Ordinanza — n. 44937/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAFRANCESCO GIUSEPPE nato a MONTE SANT'ANGELO il 28/08/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; i letti il ricorso e i motivi aggiunti presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di Colafrancesco Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non potendo la Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di Colafrancesco Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non potendo la Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria restituzione dei sussidi statali appropriazione indebita di fondi documenti attendibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAFRANCESCO GIUSEPPE nato a MONTE SANT'ANGELO il 28/08/1968 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letti il ricorso e i motivi aggiunti presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di Colafrancesco Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non potendo la Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 8, in cui ha chiarito le ragioni per le quali l'utenza intestata al Colafrancesco dovesse ritenersi da lui anche utilizzata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr., in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consiglie