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Ordinanza — n. 44810/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44810/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI MOHAMED nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Daoudi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere generico, non è sorretto da alcun interesse del ricorrente atteso che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (vedi pagina 1 della motivazione), le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse con la sentenza di primo grado e reputate equivalenti alla recidiva reiterata; ritenuto, pertanto, che, in presenza di una decisione di conferma della sentenza di primo grado, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare il punto della decisione in cui la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sulla base dei precedenti per furto e per detenzione di sostanze stupefacenti), dovendosi, in tal caso, accordare prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado, oggetto di piena conferma da parte della sentenza impugnata; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44810/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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interesse ad agire motivazione inadeguata delle censure costituzionali perdita dell'interesse giuridico scemata imputabilità reiterazione di reati penali carenza di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUDI MOHAMED nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Daoudi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere generico, non è sorretto da alcun interesse del ricorrente atteso che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (vedi pagina 1 della motivazione), le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse con la sentenza di primo grado e reputate equivalenti alla recidiva reiterata; ritenuto, pertanto, che, in presenza di una decisione di conferma della sentenza di primo grado, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare il punto della decisione in cui la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sulla base dei precedenti per furto e per detenzione di sostanze stupefacenti), dovendosi, in tal caso, accordare prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado, oggetto di piena conferma da parte della sentenza impugnata; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente