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Ordinanza — n. 44806/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44806/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA GIANPIERO nato a GROTTAGLIE il 15/01/1982 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianrhpiero Battista avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito stante l'intervenuto concordato sui motivi di appello; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, è inammissibile il ricorso per cassazione/ avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui, motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44806/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianrhpiero Battista avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito stante l'intervenuto concordato sui motivi di appello; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, è inammissibile il ricorso per cassazione/ avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui, motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione eccezione di illegalità cognizione del ricorso per cassazione istanza di revisione penale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA GIANPIERO nato a GROTTAGLIE il 15/01/1982 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianrhpiero Battista avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito stante l'intervenuto concordato sui motivi di appello; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, è inammissibile il ricorso per cassazione/ avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui, motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 20