Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproduces already rejected arguments regarding sanction treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Del Papa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision on sanction treatment, but the court found his grounds were generic and merely reproduced arguments already properly rejected in the appealed judgment. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to present new substantive legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces generic motives that are merely reproductive of profiles of criticism already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA LUIGI nato a ROMA il 14/07/1969 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Del Papa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzional:orio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del riCorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così