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Ordinanza — n. 44803/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRE GEORDE nato il 11/01/1979 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Georde Mire avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là di generiche affermazioni di principio in ordine all'obbligo di motivazione, non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato difesa penale ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRE GEORDE nato il 11/01/1979 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Georde Mire avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là di generiche affermazioni di principio in ordine all'obbligo di motivazione, non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere e pre Il Presidente