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Ordinanza — n. 44802/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44802/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTAS FATHY ANWAR ELAZAB nato il 01/03/1999 avverso l'ordinanza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fathl Anwar Elazab Gattas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e privi della puntuale illustrazione del vizio dedotto, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello che appare, invece, fondata su motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione spese generali motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative valore litigioso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTAS FATHY ANWAR ELAZAB nato il 01/03/1999 avverso l'ordinanza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fathl Anwar Elazab Gattas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e privi della puntuale illustrazione del vizio dedotto, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello che appare, invece, fondata su motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente