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Ordinanza — n. 44801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGI LUIGI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 10/01/1993 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Langi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificabilità della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione); ritenuto.che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dé I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione); ritenuto.che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dé I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGI LUIGI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 10/01/1993 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Langi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificabilità della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione); ritenuto.che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dé I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente