Ordinanza — n. 44800/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFFE MASSIMO nato a FROSINONE il 02/06/1984 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Reffe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui il ricorrente si limita ad esprimere un mero dissenso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sulla base di corretti argomenti giuridici (l'abitualità della condotta) con i quali il Reffe omette ogni confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sulla base di corretti argomenti giuridici (l'abitualità della condotta) con i quali il Reffe omette ogni confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFFE MASSIMO nato a FROSINONE il 02/06/1984 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Reffe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui il ricorrente si limita ad esprimere un mero dissenso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sulla base di corretti argomenti giuridici (l'abitualità della condotta) con i quali il Reffe omette ogni confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estL ore Il Presidente