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Ordinanza — n. 44796/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44796/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO RAFFAELE PAOLO nato a NOCERA INFERIORE il 28/07/1995 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Paolo Giordano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale rimborso delle spese indennizzo pecuniario ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO RAFFAELE PAOLO nato a NOCERA INFERIORE il 28/07/1995 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Paolo Giordano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere e ore Il Presidente