Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects repetitive arguments on sentencing mitigation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed and rejected in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review due to the lack of new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSELLA LINO nato a NAPOLI il 20/11/1996 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lino Mosella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto, che all'inannmissibilità del ricorso consegue la.condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere es ,sore Il Presidente