Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44793/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44793/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARAF EL DIN LEONARDO nato a GENOVA il 20/07/1998 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Din Leonardo Sharaf avverso la sentenza in e pig rafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato/ dovendosi, al riguardo, ribadire che l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44793/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale sussidio di ammortamento condono delle spese procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARAF EL DIN LEONARDO nato a GENOVA il 20/07/1998 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Din Leonardo Sharaf avverso la sentenza in e pig rafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato/ dovendosi, al riguardo, ribadire che l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere est Il P