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Ordinanza — n. 44791/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44791/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTI EDMONDO ANTONIO nato a TREVISO il 11/03/1970 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Edmondo Antonio De Santi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore, Avv. Giuseppe Muzzupappa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., al giudizio di responsabilità ed alla eccessi.vità del trattamento sanzionatorio, anche a seguito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44791/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Muzzupappa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., al giudizio di responsabilità ed alla eccessi.vità del trattamento sanzionatorio, anche a seguito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena riscossione di pene pecuniarie condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Giuseppe Muzzupappa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTI EDMONDO ANTONIO nato a TREVISO il 11/03/1970 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Edmondo Antonio De Santi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore, Avv. Giuseppe Muzzupappa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., al giudizio di responsabilità ed alla eccessi.vità del trattamento sanzionatorio, anche a seguito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere est ore Il Presidente