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Ordinanza — n. 44789/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44789/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN GIUSEPPE nato a CALDIERO il 31/03/1959 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Marin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non denuncia alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità ma, con argomentazioni generiche e in fatto, tende a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44789/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva valutazione delle prove allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN GIUSEPPE nato a CALDIERO il 31/03/1959 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Marin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non denuncia alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità ma, con argomentazioni generiche e in fatto, tende a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere sore Il Presidente