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Ordinanza — n. 44787/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44787/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA FRANCESCO nato a TERRASINI il 04/11/1950 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Siragusa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato tenuto conto della recidiva reiterata r specifica ed infraquinquennale, già ritenuta dalla sentenza di primo grado, e del principio, affermato dalle Sezioni Unite e dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato precedenti penali rilevanti infrazione qualificata responsabilità scemata revisione in materia penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA FRANCESCO nato a TERRASINI il 04/11/1950 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Siragusa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato tenuto conto della recidiva reiterata r specifica ed infraquinquennale, già ritenuta dalla sentenza di primo grado, e del principio, affermato dalle Sezioni Unite e dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13