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Ordinanza — n. 44776/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44776/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE SALVATORE nato a SASSO DI CASTALDA il 05/11/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Perrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto ai primi due motivi di ricorso, il ricorrente, attraverso una pedissequa reiterazione delle generiche censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata - che, a pagina 2, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due persone offese - tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle fonti probatorie; il terzo motivo, invece, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale argomentato in termini non illogici né arbitrari in ordine al bilanciamento tra le circostanze; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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altri capi d'accusa reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale dichiarazioni inverosimili riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE SALVATORE nato a SASSO DI CASTALDA il 05/11/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Perrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto ai primi due motivi di ricorso, il ricorrente, attraverso una pedissequa reiterazione delle generiche censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata - che, a pagina 2, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due persone offese - tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle fonti probatorie; il terzo motivo, invece, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale argomentato in termini non illogici né arbitrari in ordine al bilanciamento tra le circostanze; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere es ore Il Presidente