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Ordinanza — n. 44772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI ANDREA nato il 23/08/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Costantini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa Sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI ANDREA nato il 23/08/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Costantini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa Sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere ore Il Presidente