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Ordinanza — n. 44771/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44771/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRABOVA THEODHORI nato 11 11/01/1993 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Theoctori Grabova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'affermazione della responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione);, ritenuto che all'inammissibilità.del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento' delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRABOVA THEODHORI nato 11 11/01/1993 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Theoctori Grabova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all'affermazione della responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione);, ritenuto che all'inammissibilità.del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento' delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estei ore Il Presidente