Ordinanza — n. 44769/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO RAFFAELE nato a PALERMO il 15/12/1958 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Caravello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da deduzioni generiche, specie in ordine alla diversa data di consumazione del reato, e meramente riproduttive di profili di censura in merito alla prescrizione del reato, all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. ed alla esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO RAFFAELE nato a PALERMO il 15/12/1958 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Caravello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da deduzioni generiche, specie in ordine alla diversa data di consumazione del reato, e meramente riproduttive di profili di censura in merito alla prescrizione del reato, all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente