Ordinanza — n. 44766/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFIO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filadelfio Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale rigettato l'istanza con ordinanza del 30/3/2023, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, ponendo l'accento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, sia sulla pregressa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza che sulla non attualità della documentazione medica allegata; ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 sia sull'affermazione della responsabilità dell'imputato che sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFIO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filadelfio Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale rigettato l'istanza con ordinanza del 30/3/2023, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, ponendo l'accento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, sia sulla pregressa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza che sulla non attualità della documentazione medica allegata; ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 sia sull'affermazione della responsabilità dell'imputato che sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto