Ordinanza — n. 44765/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOEMI ANGELO nato a MESSINA il 03/09/1972 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Boemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, al di là della riproduzione di massime giurisprudenziali, si risolve in una generica espressione di dissenso rispetto alla sentenza impugnata con la quale, senza censurare specifici punti, omette di confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, quanto alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio, le pagine 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOEMI ANGELO nato a MESSINA il 03/09/1972 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Boemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, al di là della riproduzione di massime giurisprudenziali, si risolve in una generica espressione di dissenso rispetto alla sentenza impugnata con la quale, senza censurare specifici punti, omette di confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, quanto alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio, le pagine 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere es re Il Presidente