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Ordinanza — n. 44763/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIBRANDO ANTONINO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 01/07/1942 ALIBRANDO FRANCO nato a MILAZZO il 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MESS;1NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Alibrando e Franco Alibrando avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato lamentando l'omesso esame di un motivo aggiunto privo di alcuna connessione con i motivi dedotti in appello e, dunque, non proponibile dagli imputati; considerato, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto omette di considerare il periodo di sospensione della prescrizione indicato in sentenza (peraltro, non contestato dai ricorrenti); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico, dovendosi, al riguardo, ribadire/che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, anche se esclusa nel giudizio di appello, in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, condizioni, queste, non sussistenti nel caso di specie (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione intervenuta prescrizione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIBRANDO ANTONINO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 01/07/1942 ALIBRANDO FRANCO nato a MILAZZO il 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MESS;1NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Alibrando e Franco Alibrando avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato lamentando l'omesso esame di un motivo aggiunto privo di alcuna connessione con i motivi dedotti in appello e, dunque, non proponibile dagli imputati; considerato, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto omette di considerare il periodo di sospensione della prescrizione indicato in sentenza (peraltro, non contestato dai ricorrenti); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico, dovendosi, al riguardo, ribadire/che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, anche se esclusa nel giudizio di appello, in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, condizioni, queste, non sussistenti nel caso di specie (cfr.

Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consiglier