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Ordinanza — n. 44760/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44760/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO FABIO nato il 06/02/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA -1TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Montanaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle: spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44760/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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altri capi d'accusa prove fabbricate gravi addebiti penali censura dell'accertamento dei fatti mancata prova di parzialità controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO FABIO nato il 06/02/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA -1TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Montanaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle: spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere es ore Il Presidente