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Ordinanza — n. 44758/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44758/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIA FRANCESCO nato a TERLIZZI il 07/04/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ciocia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre a non considerare la riconosciuta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico ed omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ritenuto che la sostanza non fosse destinata al mero uso personale (cfr. pagina 3 'della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44758/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico ed omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ritenuto che la sostanza non fosse destinata al mero uso personale (cfr. pagina 3 'della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione azione di risarcimento danni da sequestro impugnabilità della decisione di rinvio recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIA FRANCESCO nato a TERLIZZI il 07/04/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ciocia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre a non considerare la riconosciuta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico ed omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ritenuto che la sostanza non fosse destinata al mero uso personale (cfr. pagina 3 'della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consiglier sore Il President