Ordinanza — n. 44748/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CHIARO VINCENZO nato a CARRARA il 26/08/1942 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E CONISIDERATO IN DIRITTO Rilevato che Vincenzo Del Chiaro - imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 2 L. 638 del 1983 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; rilevato che la censura si riferisce alla mancata escussione testimoniale di PUCCIARELLI Alberto, la cui escussione era stata ammessa dal giudice di primo grado senza alcuna revoca, ed era stata vanamente sollecitata con l'atto di appello; rilevato che, dal riepilogo concernente il processo in primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, emerge solo che, dopo l'escussione del teste indicato dalla difesa PARODI si è proceduto alla escussione ex art. 507 del curatore SANTENGELETTA (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che nell'atto di appello il difensore aveva sollecitato, nelle richieste conclusive, l'escussione del PUCCIARELLI senza nulla argomentare in ordine alle ragioni della richiesta (cfr. pag. 3 dell'atto di appello); ritenuto in tale contesto che, al di là del difetto di autosufficienza del ricorso in ordine a quanto avvenuto in primo grado (dovendosi ritenere - in assenza di allegazioni documentali contrarie - che l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. sia avvenuta previa revoca del PUCCIARELLI, ovvero previa rinuncia al teste), la sollecitazione ad escutere quest'ultimo in appello in appello fosse palesemente inammissibile, trattandosi di doglianza articolata sulla sola richiesta, senza alcuna allegazione di motivi a sostegno; ritenuto che l'originaria inammissibilità della richiesta difensiva renda irrilevante la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta medesima; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv cod. pen., 2 L. 638 del 1983 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; rilevato che la censura si riferisce alla mancata escussione testimoniale di PUCCIARELLI Alberto, la cui escussione era stata ammessa dal giudice di primo grado senza alcuna revoca, ed era stata vanamente sollecitata con l'atto di appello; rilevato che, dal riepilogo concernente il processo in primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, emerge solo che, dopo l'escussione del teste indicato dalla difesa PARODI si è proceduto alla escussione ex art. 507 del curatore SANTENGELETTA (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che nell'atto di appello il difensore aveva sollecitato, nelle richieste conclusive, l'escussione del PUCCIARELLI senza nulla argomentare in ordine alle ragioni della richiesta (cfr. pag. 3 dell'atto di appello); ritenuto in tale contesto che, al di là del difetto di autosufficienza del ricorso in ordine a quanto avvenuto in primo grado (dovendosi ritenere - in assenza di allegazioni documentali contrarie - che l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. sia avvenuta previa revoca del PUCCIARELLI, ovvero previa rinuncia al teste), la sollecitazione ad escutere quest'ultimo in appello in appello fosse palesemente inammissibile, trattandosi di doglianza articolata sulla sola richiesta, senza alcuna allegazione di motivi a sostegno; ritenuto che l'originaria inammissibilità della richiesta difensiva renda irrilevante la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta medesima; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CHIARO VINCENZO nato a CARRARA il 26/08/1942 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E CONISIDERATO IN DIRITTO Rilevato che Vincenzo Del Chiaro - imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 2 L. 638 del 1983 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; rilevato che la censura si riferisce alla mancata escussione testimoniale di PUCCIARELLI Alberto, la cui escussione era stata ammessa dal giudice di primo grado senza alcuna revoca, ed era stata vanamente sollecitata con l'atto di appello; rilevato che, dal riepilogo concernente il processo in primo grado, contenuto nella sentenza impugnata, emerge solo che, dopo l'escussione del teste indicato dalla difesa PARODI si è proceduto alla escussione ex art. 507 del curatore SANTENGELETTA (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che nell'atto di appello il difensore aveva sollecitato, nelle richieste conclusive, l'escussione del PUCCIARELLI senza nulla argomentare in ordine alle ragioni della richiesta (cfr. pag. 3 dell'atto di appello); ritenuto in tale contesto che, al di là del difetto di autosufficienza del ricorso in ordine a quanto avvenuto in primo grado (dovendosi ritenere - in assenza di allegazioni documentali contrarie - che l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. sia avvenuta previa revoca del PUCCIARELLI, ovvero previa rinuncia al teste), la sollecitazione ad escutere quest'ultimo in appello in appello fosse palesemente inammissibile, trattandosi di doglianza articolata sulla sola richiesta, senza alcuna allegazione di motivi a sostegno; ritenuto che l'originaria inammissibilità della richiesta difensiva renda irrilevante la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta medesima; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec