Ordinanza — n. 44745/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VINCENZO nato a PAGANI il 31/08/1958 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, GIORDANO Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di conferma della penale responsabilità e, in subordine, all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, in quanto - a fronte di una compiuta motivazione della Corte territoriale sia in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa, sia quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - il ricorrente si limita ad evocare elementi privi di rilievo ai fini che qui interessano, quali la presenza di un attivo patrimoniale, e a lamentare un difetto motivazionale senza una specifica confutazione dell'impianto argomentativo della sentenza; ritenuto che la residua doglianza sia manifestamente infondata, trattandosi di omessa dichiarazione da presentare entro il settembre 2015, ed operando il termine massimo decennale determinato dall'aumento di un terzo stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5 d.lgs. 74/2000; Ordinanza — n. 44745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. 74/2000 - deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di conferma della penale responsabilità e, in subordine, all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, in quanto - a fronte di una compiuta motivazione della Corte territoriale sia in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa, sia quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - il ricorrente si limita ad evocare elementi privi di rilievo ai fini che qui interessano, quali la presenza di un attivo patrimoniale, e a lamentare un difetto motivazionale senza una specifica confutazione dell'impianto argomentativo della sentenza; ritenuto che la residua doglianza sia manifestamente infondata, trattandosi di omessa dichiarazione da presentare entro il settembre 2015, ed operando il termine massimo decennale determinato dall'aumento di un terzo stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VINCENZO nato a PAGANI il 31/08/1958 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, GIORDANO Vincenzo - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di conferma della penale responsabilità e, in subordine, all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, in quanto - a fronte di una compiuta motivazione della Corte territoriale sia in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa, sia quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - il ricorrente si limita ad evocare elementi privi di rilievo ai fini che qui interessano, quali la presenza di un attivo patrimoniale, e a lamentare un difetto motivazionale senza una specifica confutazione dell'impianto argomentativo della sentenza; ritenuto che la residua doglianza sia manifestamente infondata, trattandosi di omessa dichiarazione da presentare entro il settembre 2015, ed operando il termine massimo decennale determinato dall'aumento di un terzo stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 202:3 Il Consiglie stensore Il Pre