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Ordinanza — n. 44741/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44741/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLO CLAUDIO nato a ASTI il 29/08/1958 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che Claudio Brignolo - imputato del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proppstp, tramite il r.cor.so per cassazione, DIA 4,A "-t 111. 4 • , db, chiedendopee l'annullannentnentando, con un uniò motivo, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; rilevato che tale doglianza non risulta menzionata nel riepilogo dei motivi di appello; ritenuto che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione cori cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 -01); ritenuto che la necessità di fare applicazione di tale indirizzo determini l'inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44741/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proppstp, tramite il r.cor.so per cassazione, DIA 4,A "-t 111. 4 • , db, chiedendopee l'annullannentnentando, con un uniò motivo, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; rilevato che tale doglianza non risulta menzionata nel riepilogo dei motivi di appello; ritenuto che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione cori cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 -01); ritenuto che la necessità di fare applicazione di tale indirizzo determini l'inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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perizia medica insufficiente ritiro della domanda di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rivalutazione medica motivi di cassazione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLO CLAUDIO nato a ASTI il 29/08/1958 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Claudio Brignolo - imputato del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proppstp, tramite il r.cor.so per cassazione, DIA 4,A "-t 111. 4 • , db, chiedendopee l'annullannentnentando, con un uniò motivo, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; rilevato che tale doglianza non risulta menzionata nel riepilogo dei motivi di appello; ritenuto che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione cori cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 -01); ritenuto che la necessità di fare applicazione di tale indirizzo determini l'inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consiglie tensore Il