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Ordinanza — n. 44737/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44737/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEO ISIDORO nato a CALVELLO il 03/01/1960 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Taddeo Isidoro - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale - che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore delle dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico - è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione; ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell'aumento operato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale - che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore delle dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico - è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione; ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell'aumento operato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie attenuazione della pena sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEO ISIDORO nato a CALVELLO il 03/01/1960 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Taddeo Isidoro - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 - deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale - che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche attesa l'assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore delle dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico - è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione; ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell'aumento operato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigli stensore Il Pres