Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44734/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44734/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALENI DORIS nato a COSTA VOLPINO il 14/07/1958 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Doris Gauleni -- imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine all'erronea valutazione dell'atto di appello, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale per aspecificità delle censure; ritenuto che la doglianza sia inammissibile e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello esaustivamente evidenziato, quanto all'affermazione di responsabilità, che la ricostruzione del primo giudice - imperniata sulla riconducibilità delle somme accreditate alla GUALENI ad attività lavorativa e al ruolo di amministratrice di fatto della società - era rimasta priva di adeguata e specifica confutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in relazione al compendio motivazionale del primo giudice, riassunto a pag. 3 seg.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 5 d.lgs. 74/2000; Ordinanza — n. 44734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine all'erronea valutazione dell'atto di appello, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale per aspecificità delle censure; ritenuto che la doglianza sia inammissibile e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello esaustivamente evidenziato, quanto all'affermazione di responsabilità, che la ricostruzione del primo giudice - imperniata sulla riconducibilità delle somme accreditate alla GUALENI ad attività lavorativa e al ruolo di amministratrice di fatto della società - era rimasta priva di adeguata e specifica confutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in relazione al compendio motivazionale del primo giudice, riassunto a pag. 3 seg.).

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al divorzio motivi di cassazione decisione di non sollevare obiezioni allegazioni insufficientemente motivate domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 5 d.lgs. 74/2000
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Doris Gauleni -- imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALENI DORIS nato a COSTA VOLPINO il 14/07/1958 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Doris Gauleni -- imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - deduce il difetto di motivazione in ordine all'erronea valutazione dell'atto di appello, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale per aspecificità delle censure; ritenuto che la doglianza sia inammissibile e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello esaustivamente evidenziato, quanto all'affermazione di responsabilità, che la ricostruzione del primo giudice - imperniata sulla riconducibilità delle somme accreditate alla GUALENI ad attività lavorativa e al ruolo di amministratrice di fatto della società - era rimasta priva di adeguata e specifica confutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in relazione al compendio motivazionale del primo giudice, riassunto a pag. 3 seg.).

Tale assunto è stato contrastato in questa sede con affermazioni del tutto generiche, inidonee a far ritenere che l'appello si fosse adeguatamente confrontato con il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice: non potendosi evidentemente conferirsi particolare rilievo, ai fini che qui specificamente rilevano ed in assenza di ulteriori elementi, al fatto che i bonifici fossero privi di causale (cfr. pag. 2 dell'atto di appello); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all'ulteriore profilo, avendo la Corte d'Appello escluso l'ammissibilità del motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche fondato sul solo richiamo alla incensuratezza della ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle 'spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.INI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigli tensore