Ordinanza — n. 44733/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GIUSEPPE nato a CALTAVUTURO il 10/01/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che Giuseppe Bonanno ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, ritenuta erronea, del compendio probatorio relativo al reato ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 44733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GIUSEPPE nato a CALTAVUTURO il 10/01/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Bonanno ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, ritenuta erronea, del compendio probatorio relativo al reato ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»).
Invero, la Corte territoriale ha valutato accuratamente le risultanze probatorie (un quantitativo di 3360 kg di TLE, caricato, trasportato e dopo alcuni giorni scaricato dal ricorrente e dal correo, come mostrato dal sequestro dei filmati delle videocamere di sorveglianza; i tabulati e le intercettazioni telefoniche comprovanti la sussistenza di frequenti contatti tra i due, tali da far escludere la prospettata condotta di mero inconsapevole ausilio, da parte del BONANNO), così confermando il giudizio di penale responsabilità. Tale percorso motivazionale è rimasto privo di adeguata ed effettiva confutazione da parte della difesa; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto compiutamente osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del BONANNO (argomentazioni anche in questo caso non confutate con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R ma, il 22 settembre 202:3 Il Consig estens