Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44731/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44731/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO PASQUALINA nato a AVELLINO il 26/05/1966 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato, preliminarmente, che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, ciò che preclude a questa Corte il suo esame in data odierna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale Pasqualina Guerriero - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - deduce l'inosservanza di legge in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie circa la configurabilità del reato e la sussistenza dell'elemento psicologico, è inammissibile sia perché caratterizzato da doglianze in punto di fatto, sia perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi qui deducibili; ritenuto in particolare che la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è stata puntualmente argomentata quanto al totale difetto di documentazione di supporto (ivi compresa la mancanza delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture), e alla sproporzione dell'importo delle fatture rispetto ai lavori che sarebbero stati svolti; ritenuto altresì che le ulteriori doglianze relative al contenzioso tributario e alla mancata risposta dei soggetti terzi appaiono meramente reiterative, in assenza di puntuale confutazione di quanto osservato al riguardo dalla Corte territoriale (cfr. in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - con cui è stata censurata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quanto all'anno di imposta 2011 - è inammissibile,, poiché risulta manifestamente in contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 161 cod. proc. pen. e artt. 2 e 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2 d.lgs. 74/2000, artt. 161 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. 74/2000 - deduce l'inosservanza di legge in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie circa la configurabilità del reato e la sussistenza dell'elemento psicologico, è inammissibile sia perché caratterizzato da doglianze in punto di fatto, sia perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi qui deducibili; ritenuto in particolare che la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è stata puntualmente argomentata quanto al totale difetto di documentazione di supporto (ivi compresa la mancanza delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture), e alla sproporzione dell'importo delle fatture rispetto ai lavori che sarebbero stati svolti; ritenuto altresì che le ulteriori doglianze relative al contenzioso tributario e alla mancata risposta dei soggetti terzi appaiono meramente reiterative, in assenza di puntuale confutazione di quanto osservato al riguardo dalla Corte territoriale (cfr. in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - con cui è stata censurata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quanto all'anno di imposta 2011 - è inammissibile,, poiché risulta manifestamente in contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 161 cod. proc. pen. e artt. 2 e 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione fiscale tardiva fatture fittizie frode fiscale produzione di documenti finanziari omissione della contabilità differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2 d.lgs. 74/2000
Rilevato, preliminarmente, che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, ciò che preclude a questa Corte il suo esame in data odierna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale Pasqualina Guerriero - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs.
artt. 161 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO PASQUALINA nato a AVELLINO il 26/05/1966 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato, preliminarmente, che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, ciò che preclude a questa Corte il suo esame in data odierna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale Pasqualina Guerriero - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - deduce l'inosservanza di legge in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie circa la configurabilità del reato e la sussistenza dell'elemento psicologico, è inammissibile sia perché caratterizzato da doglianze in punto di fatto, sia perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, con un percorso argomentativo immune da vizi qui deducibili; ritenuto in particolare che la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è stata puntualmente argomentata quanto al totale difetto di documentazione di supporto (ivi compresa la mancanza delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture), e alla sproporzione dell'importo delle fatture rispetto ai lavori che sarebbero stati svolti; ritenuto altresì che le ulteriori doglianze relative al contenzioso tributario e alla mancata risposta dei soggetti terzi appaiono meramente reiterative, in assenza di puntuale confutazione di quanto osservato al riguardo dalla Corte territoriale (cfr. in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - con cui è stata censurata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quanto all'anno di imposta 2011 - è inammissibile,, poiché risulta manifestamente in contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 161 cod. proc. pen. e artt. 2 e 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000.

Infatti, come si legge nella sentenza in epigrafe, il delitto si è consumato in data 5 luglio 2012, momento nel quale è stata presentata la dichiarazione fraudolenta, dal quale decorre il termine decennale (tenuto conto dell'aumento di un terzo stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000) cui occorre aggiungere i giorni di sospensione della prescrizione meglio precisati in sentenza: elementi non confutati dal ricorrente con la necessaria specificità ed autosufficienza del ricorso; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de