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Ordinanza — n. 44729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a POTENZA il 21/10/1972 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di POTENZAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che Francesco Santoro - imputato del reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata I iztr,1.2.?, come appello, innanzi alla Corte d'appello di Eirenze, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione, trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto lo stesso è sottoscritto da un difensore (avv. Domenico Pace del Foro di Potenza) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 137, comma 14, d.lgs. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata I iztr,1.2.?, come appello, innanzi alla Corte d'appello di Eirenze, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione, trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto lo stesso è sottoscritto da un difensore (avv. Domenico Pace del Foro di Potenza) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione colpa del patrocinatore difetto di legittimazione del ministero pubblico autorizzazione ad agire ammissione all'avvocatura difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a POTENZA il 21/10/1972 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di POTENZAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Santoro - imputato del reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata I iztr,1.2.?, come appello, innanzi alla Corte d'appello di Eirenze, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione, trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto lo stesso è sottoscritto da un difensore (avv. Domenico Pace del Foro di Potenza) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consi e estensore Il Pre