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Ordinanza — n. 44726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI CRISTIAN nato a BRESCIA il 02/11/1972 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Anselmi Cristian; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 89 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ii euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 e 89 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ii euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni revisione delle prestazioni d'invalidità attenuazione della pena dispensa dal versamento delle spese risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI CRISTIAN nato a BRESCIA il 02/11/1972 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anselmi Cristian; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 89 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ii euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente