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Ordinanza — n. 44723/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manzari Luca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reclassification of attempted extortion to a different crime and alleged incomplete reasoning. The court rejected these claims because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements, which remain the exclusive domain of the trial judge, and because the second ground was too generic without specific arguments on the decisive nature of the omissions.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or declare a sentence inadmissible for generic lack of motivation on specific deductions if the decision is logically coherent and the appeal fails to demonstrate decisive incompatibility.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissible appeal factual re-evaluation lack of motivation criminal classification judicial competence procedural costs tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Letto il ricorso di Manzari Luca; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, invocando la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod.
Art. 610 cod. pen.
art. 393 cod. pen
Letto il ricorso di Manzari Luca; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, invocando la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARI LUCA nato a BARI il 12/08/1978 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manzari Luca; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, invocando la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 1 della motivazione); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, con riferimento all'invocata riqualificazione nel reato di cui all'art. 610 cod, pen., è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la dedsione adottata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr