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Ordinanza — n. 44722/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941- Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941- Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena remissione della pena riduzione della multa errore nella commisurazione della pena attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente