Ordinanza — n. 44722/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941- Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941- Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE° BIAGIO nato a BARI il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 941-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Papaleo Biagio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'entità della riduzione di pena operata per il tentativo, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente all' assunto difensivo, la pena risultava già all'evidenza ridotta per il tentativo in primo grado ed il ricorrente ha usufruito di una doppia riduzione per il tentativo, attesa la determinazione della pena successivamente effettuata in sede di appello, in considerazione della misura della pena base prevista dalla disposizione oggetto di contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente