Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court's rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Traversa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on extortion and attempted to reclassify the crime, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a specific, argumentative critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must offer specific, argumentative grounds distinct from those already considered; mere repetition of rejected arguments or alternative logical readings of established facts renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVERSA UMBERTO nato a BARI il 01/06/1970 avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; iti
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Traversa Umberto; Ritenuto che le due doglianze contenute nel ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione e alla mancata derubricazione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non sono consente perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che la difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271.702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore