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Ordinanza — n. 44716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACENTI PAOLO nato a SENIGALLIA il 07/05/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Pacenti Paolo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACENTI PAOLO nato a SENIGALLIA il 07/05/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Pacenti Paolo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito controllo della commisurazione della pena criteri di valutazione esame di cassazione modalità e contenuto delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACENTI PAOLO nato a SENIGALLIA il 07/05/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pacenti Paolo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), risolvendosi in sostanza in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr