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Ordinanza — n. 44713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI ALESSANDRO nato a BOSA il 03/03/1977 PINNA DEMETRIO nato a ALGHERO il 30/11/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUF',;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI ALESSANDRO nato a BOSA il 03/03/1977 PINNA DEMETRIO nato a ALGHERO il 30/11/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUF',;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo censure procedurali procedura di ricusazione cause di esclusione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI ALESSANDRO nato a BOSA il 03/03/1977 PINNA DEMETRIO nato a ALGHERO il 30/11/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUF',;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

PQ_Avv2,L0 Letti i ricorsi di Sechi Alessandro e Pinna 6202en.11:22; Ritenuto che i due motivi del ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità degli stessi per i reati a loro ascritti, denunciando la illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova (neanche specificamente enunciato) sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle 1:onti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati, mentre i motivi di ricorso si presentano del tutto reiterativi dei motivi di appello in mancanza di confronto con la motivazione persuasiva e logica della Corte di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del