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Ordinanza — n. 44712/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44712/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 2 Letto il ricorso di Taddei Massimo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01 in motivazione ); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01 in motivazione ); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 2

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Taddei Massimo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01 in motivazione ); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte