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Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CHIO VINCENZO nato a TRANI il 25/10/1985 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; vft- Letto il ricorso di Di Chio Vincenzo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del documento contenente i rilievi tecnici effettuati dalla P.G., non è consentito perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ribadito in tal senso il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censura costituzionale esame nel merito cognizione del ricorso per cassazione revisione limitata motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CHIO VINCENZO nato a TRANI il 25/10/1985 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; vft-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Chio Vincenzo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del documento contenente i rilievi tecnici effettuati dalla P.G., non è consentito perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ribadito in tal senso il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre