Ordinanza — n. 44706/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALAI3R0 il 29/07/1982 D'AGOSTINO MARIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA N1IINUTILLO TURTUR; Ity
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALAI3R0 il 29/07/1982 D'AGOSTINO MARIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA N1IINUTILLO TURTUR; Ity
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALAI3R0 il 29/07/1982 D'AGOSTINO MARIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA N1IINUTILLO TURTUR; Ity
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di D'Agostino Mario e Semeraro Pasquale; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati, con cui si censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando in particolare , la mancata riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 la corte di appello, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, ha correttamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado che non aveva specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, Coman Rudi Iulian, Rv. 282878); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente