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Ordinanza — n. 44705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAJA YLLI nato il 21/03/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA VIINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Daja Ylli; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione del fatto contestato al capo D dell'imputazione nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 9 e 10 ed il richiamo alla sistematicità della condotta e al contesto allarmante nel quale si inseriva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la cessione di stupefacenti di lieve entità, risolvendosi il motivo proposto in una mera lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 9 e 10 ed il richiamo alla sistematicità della condotta e al contesto allarmante nel quale si inseriva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la cessione di stupefacenti di lieve entità, risolvendosi il motivo proposto in una mera lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione riesame dell'entità pena motivazione nel merito
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAJA YLLI nato il 21/03/1984 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA VIINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daja Ylli; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione del fatto contestato al capo D dell'imputazione nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 9 e 10 ed il richiamo alla sistematicità della condotta e al contesto allarmante nel quale si inseriva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la cessione di stupefacenti di lieve entità, risolvendosi il motivo proposto in una mera lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres dente