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Ordinanza — n. 44704/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44704/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE ANTONIO nato a BOVOLONE il 13/06/1977 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.;--- 146, Letto il ricorso di Debarre Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una sentenza che (in particolare a pagina 3) ha implicitamente giustificato l'esclusione con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio condono delle spese procedurali spese per i mezzi ausiliari decisione giustificata dell'assicuratore spese di difesa anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE ANTONIO nato a BOVOLONE il 13/06/1977 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.;--- 146,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Debarre Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una sentenza che (in particolare a pagina 3) ha implicitamente giustificato l'esclusione con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cofiis, Rv. 265826).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente