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Ordinanza — n. 44703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACQUIN VALTER nato a AOSTA il 12/01/1964 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.; 7 114.. Letto il ricorso di Vacquin Valter; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in sostanza in un lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Vacquin Valter; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in sostanza in un lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione eccezione di illegalità eccezione di incostituzionalità causa legittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACQUIN VALTER nato a AOSTA il 12/01/1964 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.; 7 114..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vacquin Valter; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in sostanza in un lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente