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Ordinanza — n. 44698/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVIDE ENRICO nato a BATTIPAGLIA il 26/06/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Davide Enrico; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione„ è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurirnis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186);

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurirnis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186);

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena aggravamento della pena modifica della sentenza proporzionalità della pena responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, che genericamente censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVIDE ENRICO nato a BATTIPAGLIA il 26/06/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Enrico; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione„ è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurirnis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186);

Considerato che la seconda doglianza, che genericamente censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pagina 3 (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo Pietro Adriano, Rv. 282773), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi