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Ordinanza — n. 44697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ROSARIA nato a PESCARA il 27/06/1967 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU:[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; tt Letto il ricorso di Guarnieri Rosaria; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputata in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione nel delitto di insolvenza fraudolenta, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza della colpevolezza della prevenuta per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 44697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa dolo determinante truffa in materia di credito amministrazione infedele adempimento dell'obbligazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ROSARIA nato a PESCARA il 27/06/1967 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU:[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; tt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guarnieri Rosaria; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputata in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione nel delitto di insolvenza fraudolenta, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza della colpevolezza della prevenuta per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente