Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44696/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44696/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATAMIA ANTONIO nato a VARESE il 03/10/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Patamia Antonio; Rilevato che il ricorso, i cui motivi contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, invocandone in subordine la derubricazione in quello di furto, risulta essere stato oggetto di rinuncia da parte del ricorrente pervenuta in data 7 luglio 2023; Considerato che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44696/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci prove acquisite illegalmente ricettazione origine delle merci accuse di truffa prezzo d'acquisto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATAMIA ANTONIO nato a VARESE il 03/10/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Patamia Antonio; Rilevato che il ricorso, i cui motivi contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, invocandone in subordine la derubricazione in quello di furto, risulta essere stato oggetto di rinuncia da parte del ricorrente pervenuta in data 7 luglio 2023; Considerato che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre iente