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Ordinanza — n. 44695/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44695/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO CRISTINA nato a PESCARA il 30/08/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUF,; Letto il ricorso di Orlando Cristina; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44695/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del dolo da parte dell'imputata con riferimento alle condotte di cui ai capi C e D dell'imputazione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione in materia penale riesame dell'entità pena scemata imputabilità riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO CRISTINA nato a PESCARA il 30/08/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUF,;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Orlando Cristina; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la marcata derubricazione della rapina contestata al capo B dell'imputazione nel delitto di furto aggravato, non è consentito perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e si risolvono in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;

Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del dolo da parte dell'imputata con riferimento alle condotte di cui ai capi C e D dell'imputazione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del :31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; lt

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere est